Secondo il Regolamento dell'Unione Europea Nr. 910/2014 del Parlamento Europeo e il Consiglio del 23 Luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, la firma elettronica ha lo stesso valore legale di una scritta a mano. Dunque, è giusto sapere che nel caso in cui l'azienda si rifiutasse di elaborare la disdetta per questo motivo, sarebbe in torto.
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